INFORMAZIONI UTILI
DAL SITO UFFICIALE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
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COME DONARE
Donare organi e tessuti
La dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è regolamentata dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000.
L'art 4 della legge n.91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Tale principio non è tuttavia ancora in vigore.
Per il momento la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui, sia che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione che sfavorevole (si può anche decidere di lasciare per iscritto di non voler diventare un donatore).
Attualmente le modalità per esprimere la volontà sono le seguenti:
ES. DI TESSERINO AZZURRO |
§ la compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute che deve essere conservato insieme ai documenti personali. E' possibilecompilare on line la dichiarazione di volontà e stampare il proprio tesserino sul sito della Campagna di informazione 2008;
§ la registrazione della propria volontà presso la ASL di riferimento o il medico di famiglia; il modulo è disponibile anche in lingua tedesca(doc, 3 Mb);
§ una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il decreto ministeriale 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione;
§ l'atto olografo dell'AIDO o di una delle altre associazioni di settore.
Quando la propria volontà viene registrata alla ASL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico.
Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte.
Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste. Riassumendo:
In caso di morte possono verificarsi tre casi:
- il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si.
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no.
- il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no.
Donazione midollo osseo e sangue del cordone ombelicale
Chi fosse interessato a donare di midollo osseo deve rivolgersi alle strutture sanitarie che partecipano al programma nazionale "donazione di midollo osseo", le quali invieranno i dati dei potenziali donatori al Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).
Per quanto riguarda il sangue cordonale invece le coppie potranno dare il proprio assenso alla donazione durante le visite prenatali. In seguito prenderanno parte a un colloquio informativo dove verranno loro illustrate le modalità della donazione e raccolti i dati anamnestici (le informazioni riguardanti i precedenti patologici e fisiologici, personali ed ereditari), fondamentali per stabilire l'idoneità o meno della potenziale donatrice.
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TUTELA DEL DONATORE
Il donatore e il ricevente sono le due figure protagoniste del mondo dei trapianti e come tali vanno tutelate. La condizione di base per tutelare il ricevente è che l’organo che gli verrà trapiantato sia sano. Diritto fondamentale del donatore è invece la tutela della sua volontà. Questo implica che se egli ha espresso la scelta di donare gli organi dopo la morte nessuno si può opporre. Inoltre, deve essere chiaro che si effettuerà il prelievo solo in seguito ad accertamento di morte.
Accertamento di morte
Tutte le fasi di accertamento di morte tramite criteri neurologici sono rigorosamente sancite dalla legge e vengono effettuate da un collegio di medici esperti (anestesista, neurofisiopatologo, medico legale) che viene convocato dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, indipendentemente dall’eventuale consenso al prelievo di organi. Nel caso in cui il soggetto, al quale si sta accertando la morte con criteri neurologici, presenti le condizioni cliniche per diventare un potenziale donatore di organi e tessuti, il medico coordinatore del prelievo verifica se è presente nel sistema informatico nazionale l’espressione in vita del soggetto o se ha con sé un qualsiasi documento di volontà espressa.
Spesso si sente parlare di morte cerebrale, morte clinica o morte cardiaca, in realtà la morte è una sola, ma ci sono diverse modalità di accertamento: secondo criteri cardiaci, neurologici o necroscopici.
La Legge 29 dicembre 1993, n. 578 “norme per l’accertamento e la certificazione di morte”, stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello. Questa condizione può presentarsi in seguito ad un arresto della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una grave lesione che ha danneggiato irreparabilmente il cervello. In quest’ultimo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
stato di incoscienza
assenza di riflessi del tronco
assenza di respiro spontaneo
silenzio elettrico celebralePeriodo di osservazione
L’art. 4 del Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a:
a) 6 ore per gli adulti e i bambini in età superiore ai cinque anni,
b) 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni,
c) 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno.
COMA E STATO VEGETATIVO
Per coma si intende una condizione patologica caratterizzata da perdita della coscienza, motilità spontanea e sensibilità. Un paziente può entrare in coma per varie cause quali, principalmente: intossicazione o avvelenamento, alterazione del metabolismo, tumore, traumi o lesioni cerebrali. Il coma reversibile può durare da qualche giorno ad alcune settimane, minore è la durata del coma e minori saranno gli eventuali danni cerebrali cui andrà incontro il paziente.
Lo stato vegetativo è una condizione che può evolvere dal coma, ed è caratterizzata dalla ripresa della veglia, comunque senza stato di coscienza. In nessuno dei due casi, coma o stato vegetativo, si procede a prelievo di organi o tessuti.
Per quanto riguarda il prelievo di midollo osseo, che avviene da vivente, ai fini del trapianto la tutela del donatore è garantita dalla idoneità dei centri prelievo.
L’art. 4 del Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a:
a) 6 ore per gli adulti e i bambini in età superiore ai cinque anni,
b) 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni,
c) 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno.
COMA E STATO VEGETATIVO
Per coma si intende una condizione patologica caratterizzata da perdita della coscienza, motilità spontanea e sensibilità. Un paziente può entrare in coma per varie cause quali, principalmente: intossicazione o avvelenamento, alterazione del metabolismo, tumore, traumi o lesioni cerebrali. Il coma reversibile può durare da qualche giorno ad alcune settimane, minore è la durata del coma e minori saranno gli eventuali danni cerebrali cui andrà incontro il paziente.
Lo stato vegetativo è una condizione che può evolvere dal coma, ed è caratterizzata dalla ripresa della veglia, comunque senza stato di coscienza. In nessuno dei due casi, coma o stato vegetativo, si procede a prelievo di organi o tessuti.
Per quanto riguarda il prelievo di midollo osseo, che avviene da vivente, ai fini del trapianto la tutela del donatore è garantita dalla idoneità dei centri prelievo.
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